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30-09-2016 Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 - Voto degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro studio o cure mediche e dei familiari conviventi


OGGETTO: Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 - Voto degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro studio o cure mediche e dei familiari conviventi.
Articolo 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n.459, come inserito dalla legge n.52 del 2015, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati".

In vista dell'imminente pubblicazione del decreto presidenziale di indizione del referendum popolare di cui all'art. 138 della Costituzione - per il quale nella riunione del Consiglio dei Ministri del 26 c. m. è stata deliberata la data di votazione del 4 dicembre 2016 - il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, con circolare n. 40/2016 del 28/09 u.s., ha ritenuto opportuno fornire sin d'ora indicazioni finalizzate alla piena attuazione delle disposizioni introdotte dalla normativa in oggetto, riguardanti le modalità di voto degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi.

DESTINATARI DELLA NORMATIVA

Ferme restando tutte le norme vigenti che prevedono l'inserimento d'ufficio in elenco elettori dei residenti all'estero, con l'art. 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52 (art. 2, comma 37, lettera a), viene ora riconosciuto a regime per le elezioni politiche e i referendum nazionali il dirittto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero - previa espressa opzione valida per un'unica consultazione - agli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché ai familiari con loro conviventi.

Termini per l'esercizio dell'opzione

La legge prevede che l'opzione per il voto per corrispondenza pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, con possibilità di revoca entro lo stesso termine (comma 2 del suddetto art. 4-bis).
Peraltro, come già rappresentato con la circolare prefettizia n. 7920 del 15 febbraio 2016 in occasione del referendum abrogativo dello scorso aprile - in considerazione dell'esigenza di garantire l'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato - i comuni considereranno valide le opzioni che perverranno entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione (2 novembre p.v.), ovverosia in tempo utile per la immediata comunicazione al Ministero dell'Interno.
L'opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dell'interessato ed, in ogni caso, può essere formulata e fatta pervenire anche prima dell'indizione delle consultazioni.
Al fine di facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori temporaneamente all'estero, codesti comuni dovranno inserire a vista nell'home page del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non certificata, utile ai fini della trasmissione delle domande stesse.

Dichiarazione di opzione: modalità e presupposti temporali Continua a leggere - Download Documento (Pdf - 853 Kb)

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