Eventi e manifestazioni

06-02-2014 DELIBERA DI CC N.18 DELL'11.09.2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di Latera la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l’articolo 8 comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, che differisce al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013;

VISTO in particolare l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 15 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell’art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa);

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voto unanime legalmente espresso;

D E L I B E R A

1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 16 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.
3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
4) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013, come risultanti da prospetto allegato;
5) Di determinare le tariffe del tributo e della relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.
6) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013;
7) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.









COMUNE DI LATERA
PROVINCIA DI VITERBO

Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi













Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 11/09/2013

INDICE
Art. 1 -
Oggetto del regolamento
Pag. 3
Art. 2 - Determinazione costi e tariffa Pag. 3
Art. 3 - Oggetto e gestore del tributo Pag. 3
Art. 4 - Presupposto e Soggetti passivi Pag. 3
Art. 5 - Soggetto attivo Pag. 4
Art. 6 - Tariffa del tributo Pag. 4
Art. 7 - Riduzioni e Agevolazioni Pag. 4
Art. 8 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti Pag. 5
Art. 9 - Riscossioni Pag. 5
Art. 10 - Importi minimi Pag. 5
Art. 11 - Funzionario responsabile Pag. 5
Art. 12 - Accertamento con adesione Pag. 5
Art. 13 - Sanzioni ed interessi Pag. 6
Art. 14 - Riscossione coattiva Pag. 6
Art. 15 - Trattamento dei dati personali Pag. 6
Art. 16 - Norma di rinvio Pag. 6








































Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, per il solo anno 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Latera, in attuazione dell’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento di applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
DETERMINAZIONE DEI COSTI E DELLA TARIFFA

1. Il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, previsti dall’art. 14, del D.L. 201/2011.
2. Il comune svolge, in regime di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani così come definiti dall’art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 marzo 2006, n. 152.
3. I costi del servizio e la relativa tariffa sono determinati, ai sensi del comma 4-quater dell'art.5 del D.L. 102/2013, con i vecchi criteri TARSU vigenti nel 2012, impiegando le categorie di attività TARSU e sono quindi commisurati alla sola superficie.

Art. 3
OGGETTO E GESTORE DEL TRIBUTO

1. Il tributo ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita trasporto, trattamento, ammasso, deposito, discarica e quant’altro relativamente alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e allo spazzamento e pulizia delle strade .
2. Gestore del servizio è il soggetto che gestisce l’intero ciclo dei rifiuti urbani di cui al comma precedente del presente articolo ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 5/2/97 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il soggetto gestore del servizio è obbligato alla redazione di un Piano Finanziario sulla base del quale è determinata la tariffa.

Art. 4

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo è dovuto da:
a) chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
f) Per gli immobili locati in modo saltuario od occasionale per periodi non superiori a mesi sei, il pagamento del servizio tramite tariffa è dovuto dal proprietario ovvero dal titolare del diritto reale di godimento su tali immobili.
g) Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
3. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Art. 5
SOGGETTO ATTIVO

Il soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insite, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 6
TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata con apposito atto della Giunta comunale, tenendo conto del Piano Finanziario, con i previgenti criteri TARSU, impiegando altresì le categorie TARSU, ed è commisurata quindi alla superficie.
3. Lo specifico atto della Giunta comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data di approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
4. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;
5. Al tributo, determinato secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
6. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione destinata alla copertura dei servizi indivisibili.

Art. 7
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. La tariffa è applicata in misura ridotta alle utenze domestiche, relativamente alle civili abitazioni, che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) Abitazione con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune – riduzione del 30%;
b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare – riduzione del 20%;
c) Fabbricati rurali ad uso abitativo – riduzione del 66%.
2) 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Art. 8
ESCLUSIONI PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

Art. 9
RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato esclusivamente mediante il modello F24 o il bollettino "unico nazionale".
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, il tributo provinciale, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Con il pagamento dell'ultima rata dovrà essere versata la maggiorazione statale, nella misura di €. 0,30 al mq.

Art. 10
RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
Art. 11
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, maggiorazione, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 12
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell’art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, i questionari, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. L’Amministrazione comunica alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario, entro 60 giorni dalla sua nomina.


Art. 13
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.


Art. 14
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, rilevate in seguito a verifiche e sopralluoghi, il Funzionario responsabile di cui all’art. 23 del presente regolamento, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento comprensivo di interessi calcolati al tasso legale, invitando il contribuente a regolarizzare la sua posizione; calcolando l’importo del tributo dovuto maggiorato delle sanzioni se il soggetto debitore non provvede al pagamento entro il termine di 60 giorni.
2. L’Accertamento è notificato al soggetto passivo anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 23, comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai D.Lgs. n. 471- 472- 473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 15
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell’avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 16
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.


Art. 17
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato da questo Ente con atto del Consiglio Comunale n. 11 del 06/03/1995 e s.m.i., nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.