IMU

IMU 2023

La scadenza per il versamento in acconto è il 16 giugno 2023.
La scadenza per il versamento a saldo è il 16 dicembre 2023.

Aliquote:

4 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9);

10,60 per mille per gli altri immobili (aree fabbricabili, terreni, altri fabbricati).

Sono esenti da IMU:i terreni agricoli, i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Regolamento IMU

E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Latera con ANUTEL all’indirizzo
http://www.riscotel.it/calcoloimu/?ANNO=2023&comune=E467
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE


Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
E467 è il codice catastale del Comune di Latera
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune


Si ricorda che:

- A seguito della sentenza 209 del 2022 della Corte Costituzionale, l'esenzione IMU per abitazione principale spetta anche nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi di proprietà o usufrutto.

- L'art. 1, commi 81 e 82, della legge di bilancio 2023 (197/2022) prevede l'esenzione per le case occupate. Sono quindi esenti nel pagamento dell'IMU gli immobili non utilizzabili, né disponibili per la cui occupazione abusiva sia stata presentata un regolare denuncia all'autorità giudiziaria o sia iniziata un'azione giudiziaria penale.

- L'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022)- prevede la riduzione al 50% dell'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

- Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

- Abitazione principale (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=E467.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Latera anche telefonicamente tutti i venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 al numero 3288572913



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IMU 2022

La scadenza per il versamento in acconto è il 16 giugno 2022.
La scadenza per il versamento a saldo è il 16 dicembre 2022.

Aliquote:

4 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9);

10,60 per mille per gli altri immobili (aree fabbricabili, terreni, altri fabbricati).

Sono esenti da IMU:i terreni agricoli, i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Regolamento IMU

E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Latera con ANUTEL all’indirizzo
http://www.riscotel.it/calcoloimu/?ANNO=2022&comune=E467
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE


Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
E467 è il codice catastale del Comune di Latera
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune


Si ricorda che:

- L'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%

- Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

- Abitazione principale (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

- Esenzione immobili Cat. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il Saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e il restante importo al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=E467.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Latera anche telefonicamente tutti i venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 al numero 3288572913



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IMU 2021

La scadenza per il versamento in acconto è il 16 giugno 2021.
La scadenza per il versamento a saldo è il 16 dicembre 2021.

Aliquote:

4 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9);
10,60 per mille per gli altri immobili (aree fabbricabili, terreni, altri fabbricati).
1,00 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati

Sono esenti da IMU:i terreni agricoli, i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Regolamento IMU

E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Latera con ANUTEL all’indirizzo
http://www.riscotel.it/calcoloimu/?ANNO=2021&comune=E467
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE


Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
E467 è il codice catastale del Comune di Latera
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune


Si ricorda che:

- La Legge di Bilancio 2021 comma 599 dell'articolo 1 ha previsto l'esenzione della prima rata IMU 2021 per alcune categorie di immobili:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e il restante importo al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=E467.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Latera anche telefonicamente tutti i venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 al numero 3288572913



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IMU 2020

Il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che, per l'IMU 2020, la prima rata da corrispondere e' pari alla meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019

Il versamento in acconto dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2020 e a saldo entro il 16.12.2020.

Per l'anno 2020 le aliquote adottate sono:
4 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9);
10,60 per mille per gli altri immobili (aree fabbricabili, terreni, altri fabbricati).
1,00 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati

Sono esenti da IMU:i terreni agricoli, i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Latera con ANUTEL all’indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloimu/?ANNO=2020&comune=E467
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE


Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
E467 è il codice catastale del Comune di Latera
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune


Si ricorda che:

- per l'anno 2020 il comma 1 dell'articolo 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto: “in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.”

- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e il restante importo al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=E467.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Latera anche telefonicamente tutti i venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 al numero 3288572913

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IMU 2019

Download Regolamento IUC

Acconto: 17 giugno 2019
Saldo: 16 dicembre 2019

4 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9);
10,60 per mille per gli altri immobili (aree fabbricabili, terreni, altri fabbricati).

Sono esenti da IMU:i terreni agricoli, i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.




Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
E467 è il codice catastale del Comune di Latera
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Latera con ANUTEL all’indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloiuc2019/
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE

Si ricorda che:

- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e lo 0,3% al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011. La riduzione si applica anche alla TASI

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=E467.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Latera anche telefonicamente al numero 0761 459784

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IMU 2018

Download Regolamento IUC

Acconto: 18 giugno 2018
Saldo: 17 dicembre 2018

4 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9);
10,60 per mille per gli altri immobili (aree fabbricabili, terreni, altri fabbricati).

Sono esenti da IMU:i terreni agricoli, i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.
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IMU 2017

Acconto: 16 giugno 2017
Saldo: 18 dicembre 2017

4 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9);
10,60 per mille per gli altri immobili (aree fabbricabili, terreni, altri fabbricati).

Sono esenti da IMU:i terreni agricoli, i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

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IMU 2016:
4 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9);
10,60 per mille per gli altri immobili (aree fabbricabili, terreni, altri fabbricati).
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IMU 2015

Acconto: 16 giugno 2015
Saldo: 16 dicembre 2015

Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2015 sono:
4 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze
10,6 per mille per gli altri immobili (aree fabbricabili, terreni, altri fabbricati).
gli immobili strumentali all’attività agricola sono esenti da IMU