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18-01-2023 Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023 - Propaganda elettorale



Le norme che regolano la propaganda elettorale sono le seguenti:

• legge 04 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale);

• legge 22 febbraio 2000, n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica);

• legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali).

Con Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata modificata la legge 04 aprile 1956, n. 212 eliminando gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale indiretta e riducendo il numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta spettanti alle liste che partecipano alle consultazioni. Le giunte comunali, provvedono, pertanto, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956, ad individuare, delimitare e ripartire, tra i partiti ed i gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati e candidature uninominali, gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda.

Le suddette norme sottopongono a particolari procedure e limiti le varie forme di comunicazione politica nello specifico:

• dalla data di convocazione dei comizi elettorali (14 dicembre 2022) e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto alle Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9 della legge n. 28/2000);

• dalla data di convocazione dei comizi elettorali (14 dicembre 2022)e per tutto l'arco della campagna elettorale si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica;

• dal 30º giorno antecedente le elezioni, quindi da venerdì 13 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

• Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 130/1975 possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

• Da venerdì 13 gennaio 2023 l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 130/1975.
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i comuni stessi.

• A decorrere dal giorno di indizione dei comizi, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

• Nel giorno precedente ed in quelli della votazione, quindi da sabato 11 febbraio a lunedì 13 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani e periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

L'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini può essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.